Nell'ordinamento
                            italiano, la professione dell'Avvocato é disciplinata
                            dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre
                            1933 n° 1578
                            e successive modifiche. Fra queste si segnala la
                            Legge 24 febbraio 1997 n° 27 che ha soppresso
                            la figura del Procuratore Legale. Attualmente, per
                            essere abilitati all'eserizio dell'Avvocatura in
                            Italia ( salve le disposizioni di Convenzioni Internazionali)
                            sono necessarie quattro condizioni, e cioè: 
                           * essere laureati in giurisprudenza (la laurea
                              quadriennale del vecchio ordinamento), o avere
                              la laurea specialisticà in giurisprudenza
                              conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche,
                              oppure avere la laurea magistrale in giurisprudenza
                              di durata quinquennale a ciclo unico, (2) 
  * avere sostenuto con continuità e diligenza due anni di praticantato
  presso uno studio legale (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo
  Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti,
  con deposito per ogni semestre di almeno 20 verbali d'udienza firmati dal giudice
  deliberante che attestino la partecipazione alla medesima, e con deposito e
  discussione di due tesine su argomenti di diritto concordati con il proprio
  tutor)[senza fonte], (3) 
  * avere superato l'esame di abilitazione alla professione forense.[senza fonte] 
                            Nel dettaglio, con scadenza annuale viene emanato
                              dal Ministero della Giustizia un bando per l'abilitazione
                              professionale all'esercizio della professione di
                              avvocato che stabilisce modalità e requisiti
                              per poter partecipare al concorso: compiuti i due
                              anni di pratica si presenta domanda presso la Corte
                              d'Appello nel cui distretto si trova il circondario
                              di tribunale nel cui ambito si è iscritti. 
                            Le prove dell'esame consistono in tre prove scritte
                              e in una prova orale (con il principio della compensazione).
                              Gli scritti si svolgono nel mese di dicembre e
                              consistono in un parere motivato di diritto civile
                              (2 tracce a scelta), un parere motivato di diritto
                              penale (2 tracce a scelta), ed un atto giudiziario
                              (tra le materie di civile, penale od amministrativo). 
                            Per il superamento della prova scritta è necessario
                              ottenere almeno 90 punti complessivi su 150: i
                              risultati vengono pubblicati presso la Corte d'Appello.
                              Entro 15 giorni dai risultati inizia il preappello
                              orale, cui fa seguito l'appello ordinario. La prova
                              orale consiste in un esame concernente 6 materie
                              a scelta tra le seguenti: diritto civile, diritto
                              costituzionale, diritto commerciale, diritto tributario,
                              diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto
                              comunitario, diritto penale, diritto processuale
                              civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
                              privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense.
                              La scelta delle materie è libera, con l'eccezione
                              relativa all'obbligo di presentare almeno una delle
                              due materie processuali (civile o penale) e la
                              conoscenza dei fondamenti di deontologia forense.
                              Per il superamento della prova orale - dove si
                              può riportare una sola bocciatura per materia
                              - si richiede un risultato di almeno 180 punti
                              su 300 (tra la prova scritta e quella orale ne
                              consegue che il voto varia da 270 a 450). 
                            L'attestazione di superamento dell'esame è titolo
                              per richiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati
                              tenuto dal Consiglio dell'Ordine competente per
                              il circondario nel quale si intende eleggere il
                              domicilio professionale. Il Consiglio dell'Ordine
                              delibera favorevolmente dopo aver valutato la sussistenza
                              dei requisiti di Legge per l'iscrizione nonché l'insussitenza
                              attuale delle incompatibilità prevedute
                              ex art.3 Regio Decreto 27 novembre 1933 n° 1578.
                              L'iscrizione all'Albo è seguita da un giuramento
                              reso in pubblica udienza avanti al Tribunale in
                              composizione collegiale o alla Corte d'appello.
                              Solo a seguito di tale giuramento è consentito
                              l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio
                              delle professione. L' Avvocato può patrocinare
                              avanti tutte le giurisdizioni della Repubblica
                              Italiana ,eventualmente in taluni casi coll'onere
                              di associare un Collega domiciliatario. Pealtro
                              per patrocinare avanti alcune corti (le cosiddette
                              giurisdizioni superiori: Corte Costituzionale,
                              Corte Suprema di Cassazione,Consiglio di Stato,
                              Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ecc.) è necessario
                              aver esercitato con continuità e lodevolmente
                              la professione forense per almeno 12 anni di attività come
                              avvocato (in precedenza si richiedevano 6 anni
                              come procuratore legale e 8 come avvocato), ovvero
                              aver superato un ulteriore esame di abilitazione
                              avente ad oggetto una prova scritta relativa ad
                              un ricorso in Cassazione (penale o civile), ed
                              un colloquio orale. In punto disciplina professionale
                              l'Avvocato é soggetto al Consiglio dell'Ordine
                              degli Avvocati presso cui é iscritto ovvero
                              al Consiglio dell'Ordine del luogo ove é stata
                              posta in essere la mancanza disciplinare . L'Avvocato
                              cui il competente Consiglio dell'Ordine abbia inflitto
                              una sanzione disciplinare può proporre gravame
                              contro la stessa al Consiglio Nazionale Forense
                              , deducendo si in punto merito che in via di Diritto.
                              Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense
                              , che riveste natura di Provvedimento Giurisdizionale
                              , ove la stessa sia sfavorevole, potrà essere
                              esperito Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
                              L' art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933 indica
                              tassativamente le incompatibilità per l'esercizio
                              della Professione Forense. L'Avvocato é tenuto
                              all'osservanza del segreto professionale in forma
                              anche più rigorosa che altri professionisti
                              Ai sensi dell'art. 13 Regio Decreto 27 novembre
                              1933 l'Avvocato non può essere obbligato
                              a deporre nei Giudizi di qualunque specie su ciò che
                              sia stato loro confidato ovvero di cui abbiano
                              avuto conoscenza in ragione del suo ufficio. L'art.
                              200 del Codice Procedura Penale vigente ha confermato
                              il vincolo del segreto professionale, mentre l'art.334
                              BIS esonera il Difensore dall'obbligo di denuncia
                              ( cui i privati sono tenuti ex art. 364 C.P.nel
                              caso vengano a conoscenza di un Delitto contro
                              la personalità dello Stato punito colla
                              pena dell'ergastolo ) dei Reati di cui sia venuti
                              a conoscenza in occasione della propria attività professionale.
                              Si rappresenta infine che l'Avvocato é deontologicamente
                              tenuto ad assicurarsi sulla ,propria responsabilità professionale
                              ed aggiornarsi costantemente sulla Legislazione
                              e la Giurisprudenza. 
                            CONTATTI 
                            Per contattare l'Avvocato Adolfo
                              Valente, è possibile 
                            
                              - telefonare al numero 0422 545331
 
                              - scrivere un messaggio di posta
                                  elettronica
 
                              - richiedere una consulenza on
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