|   SEPARAZIONE E DIVORZIO La nostra analisi parte dall’esame
                        della normativa Costituzionale in particolare dall’articolo
                        30 “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere,
                        istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
                      matrimonio…”. Detto precetto si rivolge in modo netto e chiaro ad
                        entrambi i genitori ponendo a loro carico un diritto
                        - dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, senza
                        alcuna distinzione di status. Il Legislatore del '47, pur non riconoscendo nell’ordinamento
                        le famiglie di fatto, per la prima volta equipara i figli
                        nati fuori dal matrimonio, c.d. naturali, ai figli legittimi. Diritto - dovere richiamato nell’articolo 147
                        codice civile nel cui titolo si legge “dovere verso
                        i figli” (art. così sostituito ex legge
                        19/5/75) “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
                        l’obbligo di mantenere istruire ed educare la prole
                        tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione
                        naturale e delle aspirazioni dei figli” e nell’art.148
                        sempre codice civile che recita: “ i coniugi devono adempiere l’obbligazione
                        prevista nell’articolo precedente in proporzione
                        alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di
                        lavoro professionale o casalingo….” Normativa rivolta non solo ai genitori coniugati ma
                        anche ai coniugi che tali non lo sono più, cfr.
                        art. 6 n.1 legge 1 /12/1970 “ l’obbligo ai
                        sensi dell’art. 147 e 148 del codice civile di
                        mantenere istruire ed educare i figli nati o adottati
                        durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo
                        scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
                        matrimonio permane anche nel caso di passaggio a nuove
                        nozze di uno o entrambi i genitori”. In particolare il Legislatore si era occupato di regolamentare
                        l’aspetto “materiale” della problematica
                        in sede di conflitto genitoriale. Sotto la spinta delle varie Convenzioni Internazionali,
                        in particolare, di Pechino, dell’Aja, di New York
                        e di Strasburgo, tutte ratificate nel nostro Paese, le
                        cose sono cambiate e l’attenzione del Legislatore è stata
                        rivolta alla tutela dei minori che, da una tutela riflessa,
                        diventa una tutela diretta con il riconoscimento in capo
                        ai minori di diritti propri, inviolabili, senza alcuna
                        differenza con gli adulti. Il Legislatore del 2006, consapevole di un Paese che
                        sta cambiando, con la legge 54, ha posto il minore al
                        centro della normativa divorzile, stabilendo con l’art.
                        155 c.c. 1° comma che “Anche in caso di separazione
                        personale dei genitori il figlio minore ha diritto di
                        mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
                        ciascuno di essi di ricevere cura, educazione istruzione
                        da entrambi e di conservare rapporti significativi con
                        gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale…”. La differenza con il vecchio Ordinamento è abissale,
                        nonostante ancora oggi a circa due anni dalla sua entrata
                        in vigore, molti ritengono che non sia cambiato nulla. Dall’esame lessicale della terminologia usata
                        ci si rende conto del cambiamento di pensiero: la parola
                        cura ha sostituito quella di mantenimento. Nel vocabolario sotto la voce cura leggiamo “ interessamento
                        sollecito e costante per qualcuno o a qualcuno “ premura
                        sollecitudine nella cura dei figli”, mentre leggiamo
                        sotto mantenimento “ modo e atto di mantenere,
                        alimento, sostentamento”: avere cura di qualcuno
                        si differenzia notevolmente dal mantenere qualcuno. Non è dissertazione filosofica ma è la
                        differenza su cui poggia l’affido condiviso. Esso si differenzia dall’affido congiunto, istituto
                        già previsto nella legge sul divorzio, proprio
                        per il particolare modo con cui ci si interessa dei figli:
                        interessamento sollecito e costante della loro vita e
                        non più solo il loro mantenimento economico. La potestà genitoriale attribuita ad entrambi
                        i genitori e non solo al genitore affidatario fa sì che
                        entrambi siano responsabili della crescita sana dei figli. Dall’affido condiviso scaturiscono quindi due
                        concetti fondamentali: la bigenitorialità “ diritto dei figli
                        ad avere due genitori anche dopo la separazione, ad avere
                        un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e
                        a ricevere la loro cura educazione e istruzione”; la corresponsabilità “i coniugi-genitori
                        sono obbligati ad individuare percorsi corretti che negli
                        anni futuri, se seguiti, dovranno trasformare l’ex
                        coppia genitoriale convivente in due poli separati, ma
                        coesistenti nell’esercizio della genitorialità”. Necessita trasformare la cultura della separazione da
                        cultura del fallimento in una cultura di programmi con
                        l’inizio di una nuova progettazione sostenuta e
                        responsabile nella piena consapevolezza di essere genitori. E’ un progetto ambizioso, ma è l’unica
                        strada percorribile se non si vuole togliere ai propri
                        figli il diritto di crescere con entrambi i genitori
                        che si prendano cura di loro, e questo anche per garantire
                        uno sviluppo sano della Società futura che altrimenti
                        rischierebbe l’inflazione del disturbo affettivo,
                        con tutte le conseguenze immaginabili sul piano sociale,
                        produttivo e sanitario. L’impegno dei genitori dovrà essere rivolto
                        a far uscire fuori i figli dal conflitto di coppia e
                        a intrattenere tra di loro rapporti civili che consentano
                        di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze,
                        aspirazioni e problematiche della vita dei figli. Predisporre un progetto comune nell’esclusivo
                        interesse dei figli dovrà essere l’unico
                        obiettivo. È una sfida che vale la pena accettare, attraverso
                        la quale il Legislatore precorrendo i tempi, spinge tutti
                        i genitori, senza differenza di status, ad occuparsi
                        quotidianamente dei figli, senza deleghe, favorendo le
                        relazioni e non le divisioni Napoli, ottobre 2008   |